
LEGGE 10/1991: l'approvazione
della contabilizzazione del calore in
assemblea di condominio
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Questa legge prende in considerazione tanti
aspetti riguardanti l'impiantistica del riscaldamento condominiale. Per
quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in
particolare l'art. 26 comma 5, che recita testualmente: "Per
le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli
1120 e 1136 del codice civile". In merito a questo è bene
osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi
considerati dalla stessa legge, il legislatore fa riferimento a
maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre
su questo punto è stato tralasciato qualsiasi
riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste
presenti all'assemblea regolarmente convocata.
Pertanto, in un'assemblea condominiale in seconda convocazione
- regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di
proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al
condominio - si può deliberare la contabilizzazione del
calore con il voto della metà più uno dei
presenti all'assemblea. Resta anche il vincolo del
voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del
condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale. Questa
interpretazione è stata confermata anche dalla Sentenza
39236 del 11/12/2000 del Tribunale di Roma, sentenza che
sarà presto pubblicata su questo stesso sito.
SENTENZA CAUSA 1452/1999
TRIBUNALE DI SANREMO: installazione dell'impianto di contabilizzazione
del calore in condominio con regolamento di natura contrattuale
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al sito della sentenza
Questa sentenza del giudice Pardo di Sanremo evidenzia come la maggioranza semplificata richiesta dalla sopra menzionata legge 10/1991 per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore, resta valida anche per quei condomìni con regolamento di natura contrattuale, cioè con contratti d'acquisto che prevedano la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo tabelle millesimali predefinite e modificabili solo con il consenso dell'unanimità delle quote millesimali.
NORMA UNI
10200/2005: norme tecniche sull'installazione e il servizio di
contabilizzazione del calore
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al sito UNI-EN
Questa norma italiana prende in considerazione praticamente tutti gli aspetti relativi alla tecnica e alla gestione della ripartizione delle spese di riscaldamento con impianto di contabilizzazione. La norma non ha forza di legge, ma può essere molto utile in sede contrattuale per regolare il rapporto tra il condominio e chi installa e gestisce la contabilizzazione.
NORMA EN 834: norme tecniche sui
ripartitori di calore
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al sito UNI-EN
Questa norma europea descrive le caratteristiche tecniche che si richiedono agli apparecchi elettronici per la contabilizzazione indiretta del calore (contatori di calore, ripartitori di calore o contabilizzatori che dir si voglia).
D.P.R. 412/1993: orario di
accensione dell'impianto centralizzato con impianto di
contabilizzazione del calore
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Questo decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all'art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all'interno delle unità immobiliari.
D.P.R. 551/1999:
obbligatorietà della contabilizzazione del calore
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Questo decreto prende nuovamente in esame l'impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L'art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare).
Decreti legislativi 192/2005 e
311/2006: obbligo valvole termostatiche
192/2005
311/2006
I 2 decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l'allegato I del 192/2005 e l'allegato I-11 del 311/2006 impongono l'installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico.
D.L. 223/2006: agevolazioni
fiscali per l'installazione dell'impianto di contabilizzazione del
calore
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Questo decreto, noto al pubblico come Decreto Bersani, all'art. 35 commi 19, 20, 35ter e 35quater prende ancora una volta in considerazione le agevolazioni fiscali concesse per alcune opere di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra certamente la contabilizzazione del calore, in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico. In particolare il decreto reintroduce l'IVA agevolata al 10% e la possibilità di recuperare in 10 anni il 36% del totale della spesa sostenuta, sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il periodo di recupero è ridotto discrezionalmente a 3 o 5 anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età. Queste stesse agevolazioni sono state prorogate anche per l'anno 2007 (Comma 387 della Legge Finanziaria 2007) e per l'anno 2008 (Comma 17 della Legge Finanziaria 2008).
Legge Finanziaria 2007:
detrazione fiscale del 55%
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finanziaria
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decreto attuativo
La legge finanziaria 2007, nei commi da 344 a 349, concede una detrazione fiscale del 55% in 3 anni relativamente ad alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico. La contabilizzazione del calore rientra tra questi interventi, ma solo rispettando le condizioni dettate dal comma 344 (raggiungimento di una determinata soglia di efficienza energetica dell'edificio, che si può conseguire tramite una serie di interventi che rientrano tutti nell'agevolazione) oppure dal comma 347 (installazione di caldaia a condensazione, si veda in particolare l'art. 9 del decreto attuativo). A nostro avviso, relativamente al comma 347, la contabilizzazione viene agevolata solo in caso di contestuale installazione di caldaia a condensazione. Ciò che è assolutamente chiaro, relativamente al comma 347, è che per ottenere il 55% sulla caldaia a condensazione è necessario installare le valvole termostatiche, mentre la contabilizzazione, pur non essendo obbligatoria, rientra certamente tra gli interventi agevolabili col 55% insieme alla caldaia, alle valvole termostatiche, alla pompa a prevalenza variabile e a tutti gli altri indicati dettagliatamente nel decreto attuativo.
I tetti di detrazione indicati sono ad personam e non costituiscono quindi un limite oggettivo per sfruttare la detrazione. Per le detrazioni di importo elevato il limite potrebbe essere invece costituito dall'impossibilità di detrarre un importo superiore alla tassazione diretta annuale del contribuente, con riferimento ovviamente ai soli contribuenti con redditi bassi, come ad esempio gli anziani pensionati. Per tale ragione la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, tuttoggi in vigore (si veda il comma 387 della Legge Finanziaria 2007), potrebbe risultare più vantaggiosa in taluni casi, poichè la detrazione è spalmata su 10 anni, consentendone l'effettivo esercizio anche ai redditi più bassi.
Infine si fa presente che per ottenere il 55%, pur non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte di organismi tributari come invece accade per il 36%, la legge prescrive una serie importante di adempimenti e di certificazioni tecniche (certificazione energetica dell'edificio) che devono essere tenute agli atti.
Per informazioni precise e procedure da seguire sull'agevolazione del 55% raccomandiamo la visita al seguente sito: www.55percento.it.
Legge Finanziaria 2008:
detrazione fiscale del 55%
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finanziaria
La legge finanziaria 2008, nei commi da 17 a 21, proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni del 36% e del 55% con le modalità e nei limiti già previsti dalla finanziaria 2007 (si vedano qui sopra tutti i dettagli in proposito). Il comma 20 sembrerebbe estendere l'agevolazione del 55% anche a caldaie non a condensazione, ma è necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo per conoscere i requisiti tecnici per l'agevolazione.
Decreto Anticrisi 2009:
detrazione fiscale del 55%
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decreto
Il decreto 185/2008 prevedeva di fatto l'abolizione dell'agevolazione fiscale del 55% prevista dalle precedenti Leggi finanziarie, con valore retroattivo relativamente alle spese sostenute nel 2008, scatenando le proteste di tutti gli operatori del settore. Il decreto è stato convertito nella legge 2/2009 e fortunatamente governo e parlamento hanno fatto marcia indietro: all'art. 29 non si toccano le detrazioni fiscali maturate fino al 2008 compreso, mentre per gli anni successivi è prevista una dilazione su 5 anni anzichè 3 e viene introdotto l'obbligo di informativa all'Agenzia delle Entrate.
NORMA EN 442/1999: norme tecniche
sulla determinazione della potenza radiante dei termosifoni
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al sito UNI-EN
Questa norma europea, alla quale si attengono tutti i produttori di termosifoni, regola la determinazione della potenza radiante dei termosifoni. Si tratta di un dato estremamente importante in fase di installazione dell'impianto di contabilizzazione, poichè tutti i calcoli di consumo dei contabilizzatori usano questo dato di base. Per recuperare questi valori si può fare riferimento al sito Internet del produttore del termosifone. Si fa presente che la potenza termica di un termosifone è esprimibile in diverse unità di misura ma, in sede di contabilizzazione del calore, è opportuno riferirsi alla potenza espressa in Watt a 60° di differenziale di temperatura tra ambiente e acqua dell'impianto, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata norma UNI 10200/2005.
Normative tecniche e contabili
adottate in Svizzera
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In questo documento, tratto dal sito Internet www.bfe.admin.ch, si possono trovare alcune convenzioni tecniche e contabili utilizzate in Svizzera per la contabilizzazione del calore. In particolare a pagina 12 e a pagina 24 è illustrato il cosiddetto "metodo della riduzione", un sistema di coefficienti correttivi che, applicati alle letture dei ripartitori di calore, riducono artificiosamente il consumo delle unità immobiliari più esposte che fanno da cappotto a tutte le altre (caso tipico: l'ultimo piano dell'edificio).
D.G.R. Lombardia 8/8745: Obbligo di contabilizzazione del calore per la Regione Lombardia
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Con questo decreto della Giunta Regionale del 22/12/2008 la contabilizzazione del calore negli edifici diventa d'obbligo in Lombardia; all'art. 6 comma 7 si prevede infatti l'installazione dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore in caso di sostituzione del generatore dell'impianto termico.
D.P.R. 59/2009: Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata
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Questo decreto, noto tra gli addetti ai lavori in quanto disciplina la certificazione energetica degli edifici, obbliga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nel caso in cui l'edificio con impianto centralizzato abbia dei locali che superano i valori massimi di temperatura consentiti dalla legge; l'installazione del sistema deve avvenire tassativamente solo in caso di sostituzione del generatore di calore. Si veda in particolare l'art. 4, comma 6, punto E del decreto.